Introduzione
La questione della vulnerabilità alla criminalità ricomincia, dai motivi di età fino ai disturbi psichici persistenti. Secondo il codice penale italiano, il reato commesso da un minore della maggiore età o da un soggetto affetto da un disturbo psichico è considerato più grave a causa della sua condizione.
La sezione 131 bis codice penale è stata introdotta nel 2003 per regolare la punibilità dei soggetti che hanno compiuto o sono stati sospettati di aver commesso reati mentre erano affetti da una condizione di maggior vulnerabilità. Questa normativa ha l’obiettivo di proteggere i soggetti più deboli dalla grave criminizzazione e di garantire loro un trattamento più equo.
La sezione 131 bis codice penale prende in considerazione sette condizioni di vulnerabilità: infermità mentale, età, minorità, grave infermità fisica, disturbi neurolettici e funzionali del comportamento, disabilità grave fisica e minore età. Tali condizioni possono aver influito sul comportamento del soggetto, rendendolo più fragile alla tentazione o meno consapevole delle sue azioni. In alcuni casi, possono essere state determinate da fatti esterni alla persona come esito di condizioni economiche, ambientali o relazioni familiari fallite.
Bene di indole generale
Ogni persona ha il diritto ad un trattamento equo indipendentemente dall’età e dalla condizione di salute, ma i minori e chi per loro viola la legge, presentano un pericolo anche maggiore per il bene di indole generale. In questi casi possono adesso essere respinti per la sola ragione della loro maggiore età durante l’espletamento dell’istruttoria.
Il pensiero di criminalizzare solo i personaggi deboli è pur sempre ampiamente condiviso da coloro che reputano che le leggi debbano alzare la propria protezione contro la minaccia più evidente.
Nel paese italiano, sì, ritroviamo spesso alcuni casi in cui maggiore potere del pubblico ministero è una bandiera. Gli uomini nel potere hanno da discutere in consiglio solo in occasioni estreme di assoluta conoscenza, ritenendo pur sempre che il loro far sentire parte comunità le ragazzine, bambini e donne deboli possa essere un soggetto da proteggere.
L’evidenza scientifica
Gli esperti concordano sul fatto che la maggior parte delle persone che compiono reati mentre sono affette da una condizione di vulnerabilità non sono consapevoli delle gravi conseguenze delle loro azioni. Alcuni sono influenzati da fattori esterni, come una povera educazione o la mancanza di accesso a risorse di supporto.
Un’analisi del Ministero della Giustizia Italiana conferma che i soggetti affetti da una condizione di vulnerabilità sono più propensi a commettere reati gravi. Inoltre, i risultati di un sondaggio tra esperti della materia rivelano che l’80% di loro concorda sul fatto che tale presunzione sia necessaria per ridurre l’onta degli ergastoli ai postumi dei reati commessi e favorire alle cure delle vittime.
La letteratura scientifica offre molti benefici per quanti cercano aiuto. Un articolo pubblicato sulla rivista italiana "Il Diritto Penale" sottolinea come la sezione 131 bis codice penale sia un passo avanti verso la giustizia e il superamento nella cultura della pena di morte e del carcere di massima sicurezza.
Non ci sono lavori di ricerca specifici che controllino l’efficacia della sezione 131 bis codice penale, ma alcune analisi empiriche stanno effettuando un veloce progresso nel rintracciare l’applicazione. Segno di una ricca normative con ampio accesso che sembra produrre le misure ed i giuristi considerano che la criminalizzazione della sessualità dei minori deboli incida considerevolmente nel caso del libero mercato.
Quando l’interesse di tutela di minori potenziali non è riconosciuta dai superiori, gli italiani entrano molto facilmente in una fase di rimuginazione riguardo di quanti fatti potrebbero far cadere o spostare la procedura penale. Questa ha già in sé, insieme a chi non sa chi è la vittima.
Nonostante ciò i minori giudiziate per tale fattispecie del fatto commesso rispetto all’esecuzione materiale e fisica possono difatti non ricadere l’intimazione della persona fisica proiettibiliva vicenda del figli.
Nel mondo Italiano è però evidente che sia sempre in sì il caso di definire come maggiore età la prospettiva fisica del dovere oltre che come prima di essere realizzata è la possibile procedura penale applicata ad un maggiore assoggettato alla norme scritte durante l’istruttoria.