La Sezione 612 Ter Del Codice Penale: Un Approfondimento

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La legge penale riprova con rinnovata attenzione il principio in base al quale un fatto non si considera reato se mancano le condizioni necessarie al mantenimento della punibilità; è proprio quanto disposto dalla Sezione 612 Ter del Codice Penale, un articolato e complesso testo normativo che necessita di un’analisi approfondita per comprenderne la portata.

Che cos’è la sezione 612 Ter del Codice Penale?

La sezione 612 Ter del Codice Penale introdotta dal decreto legge n. 137/2019 convertito in legge, l’articolo, al suo interno, affronta un tema delicato che riguarda la punibilità della persona, e precisamente, l’ipotesi della mancanza di condizioni per la punibilità di un delitto per ordine di affievolimento della norma sopravvenuta prima o nel tempo della commissione del reato. Un testo in cui vengono delineate le condizioni affinché sussista la causa di non punibilità.

Cosa si intende per causa di estinzione di una pena?

Le cause di estinzione di una pena sono figure giuridiche che, a seconda delle ipotesi previste, comportan la cessazione della pena. Esse sono: la prescrizione, il perdono giudiziale, la grazia, l’estinzione del reato per intervenuta condanna o ordine di grazia.

Cosa si intende per causa di non punibilità di una pena?

La causa di non punibilità di una pena si verifica quando ad una sanzione finale, preventiva o accessoria, non è seguita l’impugnazione, per legge una pena non può essere eseguita. Nelle cause di non punibilità possiamo comprendere l’estinzione, la prescrizione, ma ci sono anche le condizioni nelle quali la norma manca della possibilità di applicare sanzioni.

La Sezione 612 Ter del Codice Penale – Cause di non punibilità di un delitto per ordine di affievolimento

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La Sezione 612 Ter del Codice Penale è divenuta sicuramente di rifeimento, vista anche l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, n. 28263/2022 la quale ha definitivamente chiarito la legittimità della causa di non punibilità in ipotesi che qualifica i reati suddetti facendoli scendere a pene accessorie. Ecco perché è importante una volta nuovamente comprender nostra attenzione:

Purché per l’effetto un fatto, che costituisce delitto, non attesta la pena fino a trentasei mesi ovvero alla reclusione o se la pena pecuniaria sono ridotte di due terzi o dimezzate di aumento.

In questo testo va fatta attenzione a come di fronte all’applicabilità di una sanzione di pregiudizialità dell’affievolimento; manca o si è ridimensionata in seguito dall’intervento di una norma che determina un effetto.

Inoltre il codice penale ammette la legittimità della causa in ipotesi di delitto estinto e costituisce anche il fattispecie, poiché si limita nel fatto, al reato di condotta commesso.

Approfondimento sulla giurisprudenza

La nostra attenzione è che la giurisprudenza, in primis la Corte di Cassazione, è stata impegnata recentemente sul tema della Sezione 612 Ter del Codice Penale. In ordine ai processi penali e relative azioni posti per discussione e ciò mediante la giurisprudenza, allora, è ipotizzabile che vi sia state diverse però complicità. Queste, comunque si sono riconosciute nel differimento delle applicazioni punitive, così come oramai sono state dichiarate di merito.

Può essere riscontrato che la questione è al centro di dibattito e, anche attraverso, le più famose scuole giuridiche con intento volto a esaltare un rigore della dottrina.

In quale ipotesi può trovare applicazione la Sezione 612 Ter del Codice Penale?

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La Sezione 612 Ter del Codice Penale trova applicazione in riferimento a delitti non colposi e non commessi per associazione a delinquere ai quali non corrisponde, ai sensi dall’articolo 594 del Codice Penale, una pena inferiore a tre anni o dimezzata qualora il legislatore ha omesso di stabilirlo.

Ecco in sintesi l’elenco per le ipotesi di applicazione della Sezione 612 Ter del Codice Penale:

La Sezione 612 Ter del Codice Penale trova applicazione

  • se il delitto non colposo è commesso da un minore;
  • se il delitto non colposo è commesso da un maggiore, ma non può essere commesso da un minore.

Ma è del reato commesso per commissione e non per tentativo di omicidio.
In appresso in caso di plurisoggettività e nelle ipotesi di cumulo di reato.

Il caso della legge n. 69 del 2017

La legge n. 69 del 2017 è stata un importante intervento normativo che ha modificato il regime di applicazione della Sezione 612 Ter del Codice Penale. L’articolo 2 della legge ha introdotto un’esenzione di attribuzione, per quanto i delitti commessi da minori, si applicava anche ai delitti commessi da maggiorenni. I delitti erano da ritenere esentati dall’applicazione della Sezione 612 Ter del Codice Penale.

La Sezione è la norma suddetta applicabile per omicidio.